Come fare per


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Scheda aggiornata al 20/03/2015

DOVE

Ufficio: Cancelleria Civile - Volontaria Giurisisdizione.  Piano: Secondo

Tribunale di Asti Sede Via Govone, 9

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00; martedì: dalle 15,00 alle 17,00

Per informazioni: tel. 0141/388427 - 388445

E-mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it

 


COS'E'

Il servizio si occupa del procedimento di apertura dell'Amministrazione di Sostegno a favore di persone adulte che, a causa di una menomazione fisica o psichica o più in generale, non sono in grado di provvdere da sole, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.

In concreto, alle persone prive di autonomia nell'espletamento della vita quotidiana si affianca un Amministratore di Sostegno, con compiti più o meno estesi, senza limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario e evitando di ricorrere all'Interdizione o all'Inabilitazione.

L'Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare. Non ha un potere generale di assistenza o rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare.

E' appunto il Giudice Tutelare, che nell'interesse delle esigenze personali e patrimoniali dell'amministrato, specifica gli atti che l'Amministratore può compiere, in nome e per conto del beneficiario, e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'Amministratore.


CHI PUO' RICHEDERLA

Beneficiario: persona interessata.

Soggetti richiedenti:

  • Beneficiario (persona interessata)
  • Familiari entro il 4° grado
  • Affini entro il 2° grado
  • Pubblico Ministero
  • Tutore o Curatore
  • Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali, che, in quanto impegnati nell'attività di cura e assistenza della persona, vengono a conoscenza di soggetti che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e sono impossibilitati a provvedre ai propri interessi.

 


CHI PUO' ESSERE NOMINATO

lL'Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, preferibilmente, nello stesso ambito familiare.

Se necessario, può essere nominato Amministratore di Sostegno anche persona estranea all'ambito familare

 


COME FUNZIONA

A chi indirizzare la richiesta

La domanda per la nomina di un Amministratore di Sostegno deve essere presentata, anche senza l'assistenza di un legale, su apposito modulo.

Essa va indirizzata direttamente al Giudice Tutelare, allegandovi i seguenti documenti:

  1. Marca da bollo da euro 27,00
  2. Certificato medico (attestante la trasportabilità del malato)
  3. Copia di documento di riconoscimento e codice fiscale dell'istante
  4. Eventuali altri allegati

Il procedimento

A seguito del deposito della domanda, il Giudice Tutelare, con decreto, fissa l'udienza per sentire personalmente, la persona interessata alla amministrazione, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

E' compito della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

E' compito di colui che ha presentato la domanda, informare del giorno dell'udienza i parenti, gli affini, ecc.., dellla persona per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

All'udienza, il Giudice Tutelare esamina l'incapace e può disporre tutti gli accertamenti, medici e non, che ritiene utili ai fini della decisione.

Al termine dell'istruttoria, il Giudice Tutelare nomina l'Amministratore di Sostegno, affidandogli l'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.

L'Amministratore di Sostegno deve presentare, annualmente, il rendiconto in cancelleria.

I provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di Amministrazione di Sostegno sono reclamabili davanti alla Corte d'Appello.

 


COSTI

  • CONTRIBUTO UNIFICATO: Esente
  • DIRITTI: Euro 27,00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGI E REGOLAMENTI:

  • artt. 404 e segg. cod. civ
  • Legge 9 gennaio 2004, n. 6