Come fare per


OPPOSIZIONE EX ART. 619 CPC

A chi rivolgersi

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, con prosecuzione fino alle ore 13:00 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;

Il sabato solo per atti in scadenza.

 

Telefono:
  • 0141/388434 (Funzionario)
  • 0141/388444
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Sig.ra Giuseppina Sileo (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott.ssa Jennifer La Rosa (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott. Antonino Zampaglione (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Sig.ra Anna Quaglia (Ausiliario)
      Incarico: Addetto

    COS'E'

    Durante lo svolgimento di un'esecuzione forzata, anche i soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva possano proporre opposizione nel caso in cui siano stati (o ritengano di essere stati) illegittimamente coinvolti nella stessa.


    NORMATIVA

    Art. 619 Codice di Procedura Civile


    CHI PUO' CHIEDERLA

    Il legittimato attivo alla proposizione dell'opposizione è il terzo che ritenga di essere stato leso dall'esecuzione.

    Egli, nel giudizio cognitivo, può essere chiamato a confrontarsi non solo con il creditore procedente, ma anche con il debitore, che potrebbe contestare il diritto vantato dal terzo, e con eventuali ulteriori creditori.

    Questi, quindi, sono i legittimati passivi al giudizio di opposizione del terzo.


    DOVE

    Il deposito delle opposizioni da parte del debitore esecutato ex artt. 615 e 617, 2 comma c.p.c. e del terzo ex art. 619 c.p.c., nella fase cautelare di sospensione dinanzi al Giudice della Esecuzione avviene con diverse modalità a seconda che il creditore procedente abbia provveduto o meno alla iscrizione a ruolo, nei termini di legge, della procedura esecutiva.

    Se il creditore ha iscritto a ruolo il pignoramento, il debitore o il terzo dovranno depositare, esclusivamente per via telematica, nel fascicolo della procedura esecutiva, il ricorso in opposizione in pdf nativo come atto principale, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione utilizzando come voce del proprio redattore:

    • OpposizioneAttiEsecutivi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (EX ART. 617,c omma 2, cpc);
    • OpposizioneAllaEsecuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (EX ART. 615 co.2 cpc);
    • OpposizioneDiTerzi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZI (EX ART. 619 co. 2cpc);

    Diversa è l’ipotesi in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo il pignoramento ed il debitore debba depositare un ricorso in opposizione soggetto al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del pignoramento e, quindi, ad un termine inferiore a quello nel concreto a disposizione del creditore per l’iscrizione a ruolo.

    In questo caso, l’art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. , introdotto con l’art. 14 DL 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha previsto che l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva possa avvenire anche da parte di soggetti diversi dal creditore . A far data dal 02.01.2016 il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avvenire telematicamente, per cui il debitore o il terzo potranno depositare l’opposizione con gli schemi degli atti introduttivi (1 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore; 2 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi; 3 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del terzo pignorato)  mettendo come atto principale il ricorso in opposizione e come allegati la procura e tutti i documenti che offrono in comunicazione, sia utilizzando la voce allegato semplice sia mettendoli al posto degli allegati previsti come obbligatori. (Titolo esecutivo, precetto ecc.)


    COME SI SVOLGE

    Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

    Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

    Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.


    COSTI

    In caso di opposizioni incidentali in esecuzioni pendenti il C.U. è esente (verrà poi pagato nella fase di merito in base al valore della causa). Nell’ipotesi di opposizioni presentate ex art. 159 ter Disp. Att. c.p.c.  dev’essere versato il C.U. dovuto a secondo della tipologia di esecuzione, più € 27,00 a titolo di anticipazioni forfettarie.