Come fare per


TUTELA DELLA PERSONA - TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (Dati in fase di aggiornamento)
Scheda aggiornata al 20/03/2015

DOVE

 Ufficio: Cancelleria Civile - Volontaria Giurisdizione. Piano: Secondo

Tribunale di Asti Sede Via Govone, 9

Orari:

Per informazioni: tel.0141/388427 - 388445

E-mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it


COS'E'

In Italia nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.

L'art 32 della Costituzione vieta i trattamenti sanitari obbligatori, consentendoli solo nelle ipotesi previste dalla Legge (es: il trattamento sanitario obbligatorio per la malattia mentale).

Nei soli casi di motivata necessità e urgenza clinica, conseguenti al rifiuto al trattamento sanitario da parte del soggetto che soffra di grave patologia psichiatrica o infettiva non altrimenti gestibile, può essere disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Il TSO è esclusivamente finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza del paziente.

 


CHI DISPONE IL TSO

Il TSO viene disposto dal Sindaco del Comune (il sindaco è la massima autorità sanitaria di un comune) presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno appartenente alla struttura pubblica (generalmente l'Ufficiale Sanitario).

Il provvedimento deve essere firmato dal sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta. Contemporanemamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinchè, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi.

In mancanza di convalida, che deve essere effettuata dal Giudice  Tutelare entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade e il Sindaco deve disporne l'immediata cessazione.


COME

Il T.S.O. può essere eseguito sia in ambito ospedaliero ( strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate) che presso l'abitazione o altra sede.

Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando:

  • una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti;
  • rifiuti il trattamento;
  • non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere.

Il T.S.O. ha una durata massima di sette giorni, ma il Sindaco che ha disposto il ricovero, su richiesta del sanitario responsabile, può disporne la proroga, informandone nuovamente il Giudice Tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.

Durante il T.S.O., che si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, viene mantenuto, per quanto possibile, il diritto dell'infermo alla libera scelta del medico ed del luogo di cura.


REVOCA E MODIFICA PROVVEDIMENTO DI T.S.O.

La persona sottoposta a T.S.O. e chiunque vi abbia interesse (un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvdimento di T.S.O.

Il Sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni e comunicare la sua decisione al Giudice Tutelare per la eventuale convalida, sempre negli stessi tempi e forme di cui sopra detto.

 


RICORSO AL TRIBUNALE

La persona sottoposta a T.S.O., un congiunto o un estraneo, può inoltre proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. entro il termine di 10 giorni dalla convalida.

Analogo ricorso, contro la mancata convalida del provvedimento di T.S.O., può essere proposto dal sindaco, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del Giudice Tutelare.

Nel processo davanti al Tribunale, le parti possono stare in giudizio senza l'assistenza di un legale e farsi rappresentare da persona munita di mandato,scritto in calce al ricorso o in un atto separato.

Il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti, nonchè al pubblico ministero.

 Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte d'ufficio o richieste dalle parti.


COSTI

I RICORSI E I VARI PROVVEDIMENTI  SONO ESENTI DA CONTRIBUTO UNIFICATO.

Il provvedimento che decide il ricorso non è soggetto a registrazione


LEGGI E REGOLAMENTI

Normativa di riferimento:  Artt. 5 e seguenti della Legge n. 180/78 (c.d. Legge Basaglia poi inglobata nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale).