Come fare per


ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CTU E PERITI

AVVISO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2023 è stato pubblicato il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04 agosto 2023 che definisce i nuovi criteri per l'accesso e il mantenimetno dell'iscrizione nell'Albo dei CTU per tutti i professionisti.

Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale previste dal Decreto Legge n.179/12 e dal successivo Decreto ministeriale n. 109/23, il Ministero della Giustizia ha realizzato un unico portale, denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale i singoli professionisti potranno inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale.

Di seguito, si riportano i punti principali contenuti nella Circolare Ministeriale (m_dg.DDSC.15/12/2023.0007358.U del 15.12.2023):

·         L’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 04 gennaio 2024;

·         I professionisti già iscritti negli albi circondariali cartacei potranno, entro e non oltre il 04 marzo 2024, ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica del nuovo Portale senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa;

·         Diversamente, decorso il termine suddetto, i professionisti diventeranno “non iscritti” e dovranno ripresentare la domanda di iscrizione, domanda che potrà essere presentata sul Portale unicamente nelle nuove finestre temporali previste (dal 01 marzo al 30 aprile; dal 01 settembre al 31 ottobre di ciascun anno) e con conseguente necessario pagamento del bollo e della tassa governativa previsti.

 

Si precisa che non sono più previste, né allo stato consentite, iscrizioni delle domande inerenti all’albo CTU e Periti da parte delle cancellerie degli Uffici Giudiziari e che, pertanto, non verranno accettate né evase richieste in tal senso eventualmente formulate.

Dal 04 gennaio p.v. le modalità di iscrizione, e successiva gestione, delle domande consentite dalla legge saranno infatti unicamente quelle eseguite tramite il Portale.

Si prega di visionare la Circolare Ministeriale e il Manuale Utente Candidato allegati.

 

 


COME SI SVOLGE

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale; le decisioni relative sono assunte dal Comitato, composto dal Presidente del Tribunale, un Procuratore della Repubblica e un rappresentante dell'Ordine professionale e/o della Camera di Commercio. Ad essi si aggiunge per le iscrizioni all'Albo dei Periti, un  rappresentante dell'Ordine degli Avvocati. Il Comitato si riunisce annualmente, con eventuali sessioni straordinarie.

Per la richiesta di iscrizione all'Albo dei CTU e all'Albo dei Periti occorre presentare domanda sul Portale Nazionale, allegando i documenti dallo stesso richiesto.

Documenti necessari per la domanda di iscrizione:

  • Bollo da euro 16,00 (Periti - C.T.U.), pagato con modalità telematiche e per il tramite del Portale (vedasi manuale candidato);
  • Codice fiscale (fotocopia);
  • Documento di riconoscimento (fotocopia);
  • Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall’art 16 Disp. Att.ne c.p.c. (estratto dell'atto di nascita, certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;  certificato di iscrizione all'associazione professionale; i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica; gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma disp. att. c.p.c.),
  • Curriculum vitae in carta semplice.

 


COS'E'

Presso il Tribunale sono istituiti l'albo dei Consulenti Tecnici (esperti in ambito ciivle) e l'albo dei Periti (esperti in ambito penale), suddivisi in categorie. Per particolari accertamenti, il giudice può farsi assistere dagli esperti iscritti nei rispettivi albi.


CHI PUO' RICHIEDERLA

REQUISITI NECESSARI

Art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 4 D.M. Giustizia n. 109 del 4.8.2023

n. 1 - Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 21.12.1999, n. 526, nel circondario del Tribunale.

n. 2 - Ai fini di quanto indicato al precedente punto n. 1 lett. a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo Ordine o Collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14.1.2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dagli associati.

n. 3 - Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al precedente punto n. 1 lett. b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

n. 4 - Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dalla precedente punto n. 1 lett. d), sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

n. 5 - In mancanza del requisito di cui al precedente punto n. 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

n. 6 - Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al precedente punto n. 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.

Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al precedente n. 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al precedente n. 5, lett. a) e b).

Con riferimento alla categoria della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica forense il requisito della speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

n. 7 - L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

n. 8 - Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

 


COSTI

  • La domanda va presentata sul Portale nazionale
  • In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio chiederà il pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione di euro 168,00 dovuto, una tantum, per ciascun albo per il quale è stato iscritto (le modalità di pagamento saranno comunicate con la comunicazione di ammissione)
  • Il suddetto versamento deve essere effettuato, soltanto dopo, la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte del Comitato preposto alla formazione dell’Albo

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per i consulenti: artt. 13 e ss. disp att. c.p.c.; art. 61 c.p.c.

Per i periti: artt. 67 e ss. disp. att. c.p.p.

Dal 31/12/2014 tutte le consulenze dei professionisti nominati dal giudice devono essere depositate telematicamente (d.l. n.179/12 e d.l. n. 90/14).

Pertanto, prerequisito fondamentale allo svolgimento dell'attività di Consulente o Perito è il possesso di un indirizzo PEC e l'iscrizione del professionista al REGINDE (una sorta di Anagrafe Digitale utilizzata dagli applicativi informatici in uso presso i Tribunali per la ricezione e invio delle comunicazione destinate ai CTU)  

Maggiori informazioni sull'argomento sono reperibili sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ Sezione "Schede pratiche", scheda "Professionista ausiliario del giudice".

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 13 - 24 bis disp. att. c.p.c. (Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4.8.2023 che ha individuato le categorie professionali, i settori di specializzazione e le tabella di equipollenza per la categoria medico-chirurgica .


CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AGLI ALBI

Per ottenere un certificato di iscrizione, occorre presentare domanda in bollo da € 16,00 e all'atto del ritiro presentare altra marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato (salvo motivi di esenzine opportunamente specificati nella domanda), oltre una marca per  da € 3,92 per diritti di cancelleria.

Si segnala che dal 1. 1. 2012 " le Certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti personali possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti tra organi della P.A. e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sotituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 " (cc.dd. Autocertificazioni e Atti Notori)


MODULI

  • Circolare Ministeriale
  • Manuale Utente Candidato