Come fare per


TUTELA INTERDETTO
Scheda aggiornata al 24/03/2015

DOVE

Ufficio: Cancelleria Civile - Volontaria Giurisdizione e Tutele. Piano: Secondo.

Tribunale di Asti sede Via Govone, 9

Orari: dal lun al ven: dalle 8,30 alle 12,00; mart: dalle 15,00 alle 17,00

Per informazioni: tel 0141/388427 - 388445

E-mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it


COS'E' L'INTERDIZIONE

L'interdizione è l'istituto giuridico di ampia tutela dell'incapace, ormai di residuale applicazione, richiedendo lo svolgimento di una vera causa civile con conseguente pronuncia di sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione.

Possono essere dichiarate interdette le persone maggiorenni e il minore emancipato con disturbi psichici tali da renderli incapaci di provvedere del tutto ai propri interessi.

L'incapace dichiarato interdetto perde completamente la capacità di agire ed è rappresentato dal Tutore, nominato dal Giudice Tutelare dopo la pronuncia di interdizione. Il Tutore viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato tutore (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi).

Con l'entrata in vigore della legge nr. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, si procede ad interdizione del soggetto abitualmente infermo di mente soltanto se ciò appare indispensabile per la tutela dei suoi interessi; in tutti gli altri casi è sufficiente attivare la nomina di un Ammnistratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare.


CHI PUO' RICHIEDERE L'INTERDIZIONE

L'istanza di interdizione, per la quale è necessaria l'assistenza di un legale, deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo.

La causa di interdizione può essere promossa da:

  • coniuge;
  • il convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado.
  • anche dal Pubblico Ministero su segnalazione dei servizi sociali o sanitari e anche di terzi.

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato di residenza;
  • estratto dell'atto di nascita;
  • stato di famiglia;
  • documentazione medica se disponibile.

COME SI SVOLGE LA TUTELA

La tutela a favore dell'interdetto si apre a seguito della pubblicazione della sentenza di interdizione.

L'apertura della tutela a favore del minorenne è obbligatoria quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (es: nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori) ed ha luogo presso il tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore.

Sono obbligati a informare il Tribunale per l'apertura della tutela:

  • l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarzione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nasciita di un figlio di genitori ignoti;
  • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore;
  • il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l'apertura di una tutela;
  • i parenti entro il 3° grado.